Cass. civ. n. 12426 del 16 dicembre 1993

Testo massima n. 1


L'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742, modificando la precedente disciplina di cui all'art. 1 L. 14 luglio 1965, n. 818, ha stabilito la sospensione durante il periodo feriale di tutti indistintamente i termini processuali, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione anche quando detto periodo risulta interamente nel loro corso.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE