Cass. civ. n. 10112 del 13 ottobre 1993

Sezione Unite

Testo massima n. 1


L'acquiescenza prevista dall'art. 329, primo comma, c.p.c., quale comportamento idoneo ad escludere la proponibilità della impugnazione, configura un negozio giuridico processuale — che presuppone una univoca volontà abdicativa della parte, non ravvisabile nel solo adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva — in relazione al quale l'operato del giudice del merito è sindacabile in sede di legittimità sia sotto il profilo della violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale, ex art. 360, n. 3, c.p.c., sia con riguardo alla congruità della motivazione ex art. 360, n. 5, stesso codice, con possibilità, pertanto, anche di un autonomo, diretto riesame degli atti di causa, che si impone anche ai fini del controllo della proseguibilità del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 382, terzo comma, seconda ipotesi, c.p.c.