Cass. civ. n. 7986 del 18 luglio 1991

Testo massima n. 1


In tema di azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, il principio secondo cui l'onere della prova dei difetti che rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore incombe sul compratore, non trova deroga con riguardo alla presunzione di colpa che in tema di inadempimento della obbligazione è a carico del debitore, atteso che quest'ultimo è tenuto a giustificare l'inadempimento che il creditore gli attribuisce, solo quando lo stesso creditore abbia preventivamente dimostrata l'inesatta esecuzione della prestazione stessa.