Cass. civ. n. 7940 del 17 luglio 1991

Testo massima n. 1


Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia dell'offerta di aumento di sesto riveste la qualità di litisconsorte necessario il debitore nei confronti del quale è stato eseguito il pignoramento, in quanto titolare una posizione giuridica sostanziale che si concreta nel diritto alla vendita del bene al prezzo più alto possibile e comunque ad un prezzo maggiore di quello offerto dall'aggiudicatario provvisorio.