14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1080 del 19 aprile 1974
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in Massimario
Testo massima n. 1
La presupposizione, consistente nella sottintesa considerazione, da parte dei contraenti, di una determinata situazione di fatto e di diritto, determina la risoluzione ex tunc del contratto, una volta accertato il venir meno dell’evento supposto; essa si distingue dalla condizione per il fatto che l’evento passato, presente o futuro non si pone con carattere di incertezza nella rappresentazione delle parti.
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