Cass. civ. n. 5397 del 14 maggio 1991

Testo massima n. 1


In tema d'impugnazione per revocazione, l'espressione «stesso giudice», di cui all'art. 398 prima parte, c.p.c., designa lo stesso ufficio giudiziario, per modo che, se questo è diviso in più sezioni, il giudizio di revocazione può essere ritualmente celebrato davanti ad una sezione diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata.

Testo massima n. 2


La designazione del giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, attribuisce una competenza funzionale ratione materiae, come tale inderogabile, la quale è circoscritta al procedimento nel quale è intervenuta, sicché non può operare per la revocazione avverso la sentenza che ha pronunciato in sede di rinvio.

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