Cass. civ. n. 3680 del 8 aprile 1991

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 400 c.p.c., nel procedimento di revocazione relativo a sentenze in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie si osservano, in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione, le norme per il rito del lavoro, compresa pertanto quella (ex artt. 429 e 437 c.p.c.) che, a pena di nullità della sentenza, ne impone la lettura del dispositivo nell'udienza di discussione della causa.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE