Cass. civ. n. 3346 del 28 marzo 1991

Testo massima n. 1


Qualora il creditore istante con l'atto di precetto abbia eletto domicilio in un comune in cui il debitore non possieda beni assoggettabili ad esecuzione, l'opposizione a precetto è di competenza del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato.