Cass. civ. n. 1374 del 9 febbraio 1991

Testo massima n. 1


Il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente esistente, va identificato con quello della deliberazione della decisione – il cui contenuto, nelle controversie soggette al rito del lavoro, è portato immediatamente a conoscenza della parte con la lettura del dispositivo in udienza – mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza dell'atto, è irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo, o uno dei componenti l'organo collegiale, per circostanze sopravvenute come il trasferimento o il collocamento fuori ruolo o a riposo, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia.

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