Cass. civ. n. 1097 del 5 febbraio 1991
Testo massima n. 1
L'attività lavorativa del socio di una cooperativa di lavoro, svolta in conformità alle previsioni del patto sociale e diretta al perseguimento dei fini istituzionali della società (nella specie, svolgimento di mansioni di guardia giurata nell'ambito di una società esercente attività di vigilanza, custodia e scorta-valori), non è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato – le cui controversie sono devolute alla competenza per materia del giudice del lavoro secondo le previsioni dei nn. 1 e 3 dell'art. 409 c.p.c. – non rilevando in contrario che, nei confronti dei soci-lavoratori, sia stata applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare e ad altri aspetti, la disciplina collettiva regolante i rapporti di lavoro subordinato del settore.