Cass. civ. n. 9205 del 6 settembre 1990
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Con riguardo al credito del lavoratore che insorga unitariamente ad una determinata data, quale quello per indennità di anzianità, la rivalutazione va effettuata applicando il corrispondente indice al momento del saldo e gli interessi legali vanno poi riconosciuti sul complessivo importo risultante da detto calcolo, mentre resta esclusa la possibilità di computo degli interessi medesimi su scaglioni differenziati in base a rivalutazione progressiva dell'originario capitale (computo da eseguirsi nel diverso caso dei crediti per differenze retributive che maturino progressivamente nel corso del rapporto).