Cass. civ. n. 8399 del 18 agosto 1990

Testo massima n. 1


La sentenza con cui il giudice dichiara l'improponibilità della domanda per essere stata la controversia deferita in forza di clausola compromissoria ad arbitrato irrituale, è una pronuncia di merito, non sulla competenza, come tale non impugnabile con il regolamento di competenza. Tuttavia la proposizione del regolamento non osta alla sua conversione nel ricorso ordinario per cassazione, nel concorso di tutti i requisiti di detta impugnazione, sempreché il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre esclusivamente l'istanza di regolamento, con espressa esclusione del ricorso ordinario.