Cass. civ. n. 8230 del 11 agosto 1990
Testo massima n. 1
In tema di querela di falso, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che il secondo comma dell'art. 221 c.p.c. richiede a pena di nullità, non è necessaria allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione.