Cass. civ. n. 7380 del 19 luglio 1990

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il disposto del terzo comma dell'art. 429 c.p.c., che riconosce al lavoratore il maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell'importo delle mensilità di retribuzione attribuite, a norma dell'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non sinallagmaticamente collegato con una prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che da questo il lavoratore avrebbe conseguito ove l'espletamento dell'attività lavorativa non gli fosse stato impedito dall'illegittimo licenziamento.

Normativa correlata