14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20245 del 18 settembre 2009
Testo massima n. 1
In materia contrattuale, affinché sia configurabile la fattispecie della c.d. “presupposizione” [ o condizione inespressa ], è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l’esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse; il relativo accertamento, esaurendosi sul piano propriamente interpretativo del contratto, costituisce una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici.
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