Cass. civ. n. 4609 del 22 maggio 1990
Testo massima n. 1
L'intervento del creditore nell'esecuzione mobiliare da altri promossa ex artt. 525 e 551 c.p.c. è condizionato alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, con la conseguenza che l'opposizione del debitore, volta a contestare l'ammissibilità dell'intervento del creditore per mancanza dei predetti requisiti del credito deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, appartenente, come tale, alla competenza per materia del pretore, ex artt. 27 e 617 c.p.c.