Cass. civ. n. 1838 del 8 marzo 1990

Testo massima n. 1


La categoria di «documenti», rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n. 3 c.p.c. si identifica non con quella delle scritture private, direttamente rappresentative dei fatti dedotti in causa, bensì con quella ampia e generica elaborata in sede di teoria generale del diritto, che fa riferimento a qualsiasi oggetto idoneo e destinato a fissare in qualsiasi forma, anche non grafica, la percezione di un fatto storico al fine di rappresentarlo in avvenire, e che nel capo II del titolo II e del libro VI del codice civile, intitolato alla «prova documentale», trova compiuta regolamentazione.

Testo massima n. 2


L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. presuppone che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla decisione impugnata – tenuto conto dell'uso dell'espressione «sono stati trovati» contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine «recupero», adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c. – mentre è del tutto insufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato nel documento stesso.

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