Cass. civ. n. 1342 del 22 febbraio 1990
Testo massima n. 1
La domanda volta al conseguimento di quanto dovuto per l'attività lavorativa svolta in favore del maso paterno fino all'espulsione dal medesimo, comportando la prospettazione a suo fondamento di un rapporto di collaborazione continuativa con l'impresa familiare, è devoluta, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, attenendo non alla questione di competenza ma al merito della controversia le eccezioni del convenuto relative alla asserita gestione diretta e per proprio conto del maso da parte dell'attore ed all'inapplicabilità dell'art. 236 bis c.c.