Cass. civ. n. 11773 del 11 dicembre 1990

Testo massima n. 1


Il ricorso incidentale diretto ad ottenere non già la cassazione totale o parziale della sentenza impugnata, bensì il mutamento della relativa motivazione è inammissibile, in quanto la correzione della motivazione può conseguirsi mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo attribuito alla S.C. ex art. 383, ultimo comma, c.p.c.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE