Cass. civ. n. 10382 del 26 ottobre 1990
Testo massima n. 1
Con riguardo all'attività professionale svolta da un legale in favore di una società, l'esistenza di un contratto di clientela costituisce un importante indizio dell'esistenza di un rapporto di parasubordinazione (art. 409 n. 3 c.p.c.) ma non anche una condizione essenziale per la configurabilità del medesimo rapporto, potendo questo desumersi alla stregua delle prospettazioni delle parti, anche dal concreto modo di svolgimento del rapporto in una valutazione ex post, dalla quale emerga che, pur in mancanza di un accordo preventivo, vi sia stata, in un arco temporale pluriennale, una reiterazione di incarichi professionali non volti solo a perseguire contingenti ed occasionali interessi della committente ma collegati con le finalità perseguite dalla sua organizzazione e riconducibili ad un più ampio rapporto di consulenza con la committente medesima.