14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8038 del 2 aprile 2009
Testo massima n. 1
Il contratto in virtù del quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori [ ovvero un contratto preliminare di preliminare ] è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che – in relazione ad una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile, con la quale il proponente si era obbligato alla stipulazione di un successivo contratto preliminare – aveva ritenuto che tale proposta fosse priva di effetti giuridici vincolanti ].
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