Cass. civ. n. 2129 del 5 maggio 1989

Testo massima n. 1


In tema di alloggi economici e popolari, mentre è nullo il contratto definitivo di compravendita, con passaggio immediato della proprietà, stipulato da un assegnatario non ancora divenuto proprietario esclusivo, non è nullo non essendo in contrasto con le norme imperative che stabiliscono il divieto di alienazione il contratto che non abbia per oggetto il trasferimento attuale del diritto di proprietà, ma solo l'assunzione da parte dell'assegnatario, dell'obbligazione di svolgere tutte le attività necessarie per conseguire la titolarità del diritto e la conseguente piena disponibilità dell'immobile e da parte di entrambi i contraenti, dell'obbligazione reciproca di concludere altro contratto con il quale attuare l'effetto traslativo della proprietà del cespite dopo la realizzazione di tutti i presupposti, anche di natura temporale, richiesti dalla legge per il venir meno del divieto di alienazione. Il contratto con cui vengono assunti i detti obblighi non può nemmeno considerarsi in frode alla legge o nullo per illiceità dell'oggetto, in quanto con esso non viene elusa l'osservanza di norme imperative nè sorgono obbligazioni in contrasto con tali norme.