14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2500 del 8 aprile 1983
Testo massima n. 1
Non si ha perfezione del contratto, né la relativa responsabilità contrattuale è configurabile quando, raggiuntasi l’intesa sui soli elementi essenziali del contratto, si rimetta la determinazione degli elementi accessori ad un momento successivo, in quanto la «minuta» o «puntuazione» dei primi di tali elementi, ancorché riportata in apposito documento, non ha valore vincolante per mancanza di consenso su tutti gli elementi del contratto [ compresi quelli accessori ], necessario per la formazione del contratto medesimo; ciò, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto come formato [ per ininfluenza dei punti da definire sulla sostanza e validità di quelli già concordati ]. In questo caso la minuta vale come contratto perfetto [ con conseguente ipotizzabilità di detta responsabilità ], purché, però, ricorra una rigorosa ed inequivoca allegazione e dimostrazione di tale intendimento e di tale portata, anche nella «puntuazione» scritta, in mancanza di che si verte ancora in materia di valutazione [ ai fini dell’eventuale responsabilità precontrattuale ] dell’affidamento sulla conclusione futura del contratto contemplato, desumibile dalla minuta, ma non di contratto concluso, anche nella specie del preliminare, che è esso stesso un contratto perfetto.
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