14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4265 del 13 aprile 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ciò che distingue essenzialmente la cosiddetta punctatio tanto dalla proposta contrattuale, quanto dal contratto preliminare è il fatto che essa, anziché contenere, sia pure in nuce, tutti gli elementi o, quanto meno, quelli essenziali del contratto, contempli dati limitati o generici del contratto medesimo e, anziché documentare l’intesa raggiunta o essere diretta a provocare l’accettazione o la definizione dell’accordo, abbia carattere solo interlocutorio e preparatorio della stipulazione.
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