Cass. civ. n. 4795 del 30 luglio 1988
Testo massima n. 1
Nel giudizio di rinvio anche ove sia possibile, in conseguenza della pronuncia della Cassazione, una nuova attività assertiva o probatoria, questa può essere estrinsecata all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che il giudice abbia alcun obbligo di fissare un'udienza destinata alla formulazione delle eventuali richieste istruttorie delle parti.