Cass. civ. n. 3714 del 1 giugno 1988

Testo massima n. 1


Quando la ratifica di un contratto debba essere fatta per iscritto, tale atto può essere costituito dall'atto introduttivo del giudizio — notificato alla controparte e sottoscritto dalla parte o da chi, per procura ad litem, la rappresenti — con il quale si chieda l'esecuzione del contratto medesimo o la sua risoluzione.