Cass. civ. n. 981 del 18 febbraio 1986

Testo massima n. 1


Ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la determinazione della materia del contendere va compiuta alla stregua del contenuto della domanda, e cioè in base alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa, fermo restando il potere-dovere del giudice di darne la qualificazione sotto l'aspetto giuridico, mentre le contestazioni del convenuto in punto di fatto e di diritto alla richiesta dell'attore non possono importare l'esclusione di tale competenza ove essa sia ravvisabile sulla base del petitum sostanziale oggetto della domanda stessa. Detto principio trova applicazione anche al fine dell'affermazione o meno della competenza funzionale del pretore quale giudice del lavoro, in relazione alla riconducibilità della causa tra le controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e 413 c.p.c.