Cass. civ. n. 71 del 10 gennaio 1986
Testo massima n. 1
Con riguardo alla querela di falso, la mancanza di indicazione degli elementi su cui viene basata la dedotta falsità e delle relative prove costituisce, ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c., causa di nullità della querela medesima, ed osta, pertanto, ad una valutazione del suo fondamento nel merito.