14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2009
Testo massima n. 1
In materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l’art. 1115 c.c. – secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli – se eredi legittimi sono soltanto i due figli del “de cuius”, ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell’interesse dell’altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall’art. 729 c.c.
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