Cass. civ. n. 332 del 18 gennaio 1986

Testo massima n. 1


Il termine di un anno per proporre l'impugnazione ex art. 327, primo comma, c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal suo deposito in cancelleria, e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti ex art. 133, secondo comma, c.p.c. — e per il rito del lavoro à termini dell'art. 430 c.p.c. — trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento della pubblicazione, della quale non costituisce elemento sostitutivo, né requisito della sua efficacia.

Testo massima n. 2


Il termine di un anno per proporre l'impugnazione ex art. 327, primo comma, c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal suo deposito in cancelleria, e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti ex art. 133, secondo comma, c.p.c. – e per il rito del lavoro à termini dell'art. 430 c.p.c. – trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento della pubblicazione, della quale non costituisce elemento sostitutivo, né requisito della sua efficacia.