Cass. civ. n. 1061 del 21 febbraio 1986

Testo massima n. 1


Rientra tra i rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. l'attività di un avvocato svolta con lavoro personale dello stesso professionista e con carattere di continuità, ove risulti coordinata con le finalità dell'impresa, come si verifica allorché la prestazione del professionista forense sia estesa ad una serie di affari, contenziosi o non, in forza di una investitura generale o di procure singole, per un periodo determinato o senza fissazione di scadenza, purché il rapporto non sia occasionale, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che il professionista si sia avvalso di personale ausiliario.