14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10123 del 2 maggio 2007
Testo massima n. 1
La delibera con cui il competente organo della P.A. autorizzi la stipula di un contratto con un privato è giuridicamente inesistente qualora non venga successivamente approvata in sede di controllo, con conseguente nullità del contratto per mancanza del requisito dell’accordo delle parti; tale contratto non può rivivere una volta che sia adottata una. nuova delibera debitamente approvata — salvo che la medesima rispecchi il contratto già concluso e non introduca elementi di novità — e alla stessa dovrà far seguito un nuovo contratto scritto.
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