Cass. civ. n. 251 del 22 gennaio 1985
Testo massima n. 1
Non si ha perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art. 2724 n. 3 c.c., quando la parte interessata, dopo la conclusione del contratto, non abbia conseguito la disponibilità della scrittura che lo documenta, atteso che in tale ipotesi manca la pregiudiziale diligenza nel conseguire il possesso della completa documentazione del negozio e, quindi, lo stesso presupposto logico di una eventuale perdita del documento.