Cass. civ. n. 2273 del 3 aprile 1985
Testo massima n. 1
La sentenza emessa da un pretore diverso da quello davanti al quale si sia svolta l'udienza di discussione di cui all'art. 62 disp. att. c.p.c. con l'assegnazione della causa a sentenza, ovvero emessa, nel nuovo processo del lavoro, da un pretore diverso da quello davanti al quale si sia svolta l'udienza in cui, esaurita la discussione orale, dev'essere pronunciata la sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c., è giuridicamente inesistente; tale inesistenza dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice d'appello, il quale non può decidere la causa nel merito, ma deve disporre la rimessione al primo giudice.