Cass. civ. n. 1845 del 6 marzo 1985

Testo massima n. 1


La riproposizione del ricorso principale, non ancora dichiarato dal giudice inammissibile o improcedibile, avverso la sentenza che non sia stata mai notificata, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione dell'impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione equivale, sul piano della «scienza legale» da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza.

Normativa correlata