Cass. civ. n. 1845 del 6 marzo 1985
Testo massima n. 1
La riproposizione del ricorso principale, non ancora dichiarato dal giudice inammissibile o improcedibile, avverso la sentenza che non sia stata mai notificata, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione dell'impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione equivale, sul piano della «scienza legale» da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza.