14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 41 del 11 gennaio 1990
Testo massima n. 1
Alla proposta ed all’accettazione [ li si consideri atti giuridici non negoziali o dichiarazioni unilaterali di volontà ] non è comunque applicabile, attesa la loro natura di atti unilaterali, il criterio ermeneutico della comune intenzione e del comportamento complessivo delle parti, escludendosi altresì la rilevanza del comportamento dell’autore dell’una o dell’altra e rimanendo, invece, applicabile, alla stregua del rinvio operato dall’art. 1324 c.c., il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto, stabilito dall’art. 1363 dello stesso codice.
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Testo massima n. 2
Il termine di efficacia di una proposta contrattuale va distinto da quello di irrevocabilità della proposta stessa, l’uno [ disciplinato dall’art. 1326 c.c. ] avendo la funzione di stabilire il lasso di tempo entro il quale deve pervenire, all’autore di questa, la relativa accettazione, l’altro [ disciplinato dal successivo art. 1329 ] essendo inteso a fissare i limiti di durata di quell’ulteriore e specifica manifestazione di volontà, necessaria perché una semplice proposta contrattuale acquisti anche il suddetto eccezionale carattere dell’irrevocabilità, con la duplice conseguenza di una possibile diversità di ampiezza dei due termini e della insufficienza, ai fini di siffatta acquisizione, della sola indicazione del primo.
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