Cass. civ. n. 4038 del 10 luglio 1984
Testo massima n. 1
L'art. 409 n. 3 c.p.c. include nella sua previsione anche i rapporti in genere di lavoro autonomo professionale aventi i requisiti in esso indicati, compresi, in particolare, i rapporti di assistenza e patrocinio legale, la cui specifica disciplina non osta all'operatività di tale norma, non derivandone mancanza di autonomia e posizione di subordinazione. Pertanto, è soggetta alla disciplina delle controversie individuali di lavoro la pretesa attinente all'attività professionale di avvocato nell'interesse di una società caratterizzata da continuità, per durata pluriennale e con assiduità di impegni, nonché da collaborazione, per la preordinazione al fine di assicurare il regolamento dei suoi rapporti con i terzi.