Cass. civ. n. 3549 del 13 giugno 1984

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., il giudizio di rinvio è ad istruzione «chiusa», con divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e svolgere attività assertiva e probatoria (eccettuato il giuramento decisorio) diversa da quella già espletata nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza cassata, salvo che l'esigenza di nuova e diversa attività difensiva sorga dalla stessa sentenza di cassazione, come nei casi di ritenuta applicabilità di una legge sopravvenuta, implicante la rilevanza e conseguente necessità di accertamento di nuovi elementi di fatto, o di riscontro di vizi processuali che abbiano impedito il pieno esercizio dei diritti spettanti ai contendenti, ovvero di diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso.

Normativa correlata