Cass. civ. n. 3132 del 21 maggio 1984
Testo massima n. 1
La disposizione dell'art. 358 c.p.c., che impedisce la riproposizione dell'appello dichiarato inammissibile o improcedibile, non è applicabile nel caso in cui venga dichiarata la nullità del gravame (nella specie, proposto a mezzo di procuratore non esercente nel distretto della corte di appello) atteso che in tal caso il diritto di impugnazione, anziché essersi consumato, deve considerarsi come non esercitato per la nullità del relativo atto, in ordine al quale la pronuncia del giudice ha valore soltanto dichiarativo.