Cass. civ. n. 2888 del 11 maggio 1984

Testo massima n. 1


È soggetta al rito del lavoro la controversia relativa ai compensi spettanti all'avvocato che abbia, senza limiti di tempo e sulla base di un compenso unitario per ciascuna pratica, prestato la propria attività professionale, in veste di fiduciario del committente e secondo le direttive di massima di quest'ultimo, ricorrendo in tal caso, oltre il carattere essenzialmente personale dell'attività prestata, proprio dell'opera del professionista forense, anche gli estremi della continuità e del coordinamento e, quindi, tutti i requisiti della cosiddetta «parasubordinazione» di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.