Cass. civ. n. 2456 del 16 aprile 1984

Testo massima n. 1


Nel giudizio di rinvio, che è giudizio a cognizione limitata il cui thema decidendum è insuperabilmente fissato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dalla sentenza di cassazione che lo dispone, non è consentito l'intervento di terzi in causa che comporterebbe l'inammissibile introduzione di una nuova ed autonoma situazione di diritto o di interesse con la domanda della tutela relativa.

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