14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9402 del 6 maggio 2005
Testo massima n. 1
Tenuto conto che il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno — pure effettivamente voluto — ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo, l’intestazione fiduciaria di titoli azionari [ o di quote di partecipazione societaria ] integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista [ a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata ] la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. [ Nella specie, è stata negata la natura fiduciaria dell’intestazione a favore della moglie del ricorrente delle quote societarie alla medesima cedute dalla madre di quest’ultimo, essendo stata esclusa l’esistenza di un pactum fiduciae fra la cessionaria e il marito, che era risultato peraltro estraneo al negozio di cessione ].
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