Cass. civ. n. 917 del 2 febbraio 1983
Testo massima n. 1
La qualificazione – così enunciata, in sede di espropriazione forzata, nel decreto di trasferimento di un immobile – di un rapporto (agrario) intercorrente fra colui che, quale proprietario del bene è soggetto all'esecuzione forzata, ed un terzo, titolare di un diritto sul bene in virtù di un rapporto personale con l'esecutato medesimo, non è vincolante per il terzo acquirente, che è pertanto legittimato a provarne l'inesistenza ovvero a provare l'esistenza di un diverso rapporto giuridico.