Cass. civ. n. 7433 del 16 dicembre 1983
Testo massima n. 1
L'art. 2095 c.c. pur prevedendo tre categorie fondamentali di lavoratori subordinati (dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati e operai), consente di determinare contrattualmente le mansioni specifiche tipiche di ciascuna categoria e – nell'ambito della stessa categoria – di porre posizioni differenziate per qualifiche e gradi, ai sensi dell'art. 96 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, secondo l'importanza dell'impresa. Le previsioni del contratto collettivo che dispongono un quadro più articolato delle mansioni di un'impresa di non modeste dimensioni, attuano e specificano la cennata tripartizione dei lavoratori subordinati, senza porsi in contrasto con l'art. 36 Cost. e con l'art. 2103 c.c., ed in quanto esprimono la volontà delle associazioni stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore e nella relativa organizzazione aziendale, assumono valore vincolante e decisivo anche per quanto riguarda la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria.
Testo massima n. 2
Il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte.