Cass. civ. n. 6857 del 17 novembre 1983
Testo massima n. 1
L'individuazione della data di notificazione o comunicazione di un atto processuale, per quanto riguarda gli effetti a carico del destinatario (nella specie, decorso del termine d'impugnazione, a norma dell'art. 11 della L. 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione di compenso peritale), resta regolata, ove vi sia contrasto fra più documenti, dal principio della prevalenza delle risultanze fornite dall'atto consegnato al destinatario medesimo.