Cass. civ. n. 4571 del 6 luglio 1983

Testo massima n. 1


Nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con l'apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.