Cass. civ. n. 5606 del 17 aprile 2001

Testo massima n. 1


In caso di divisione giudiziale di un bene indivisibile o non comodamente divisibile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto ad operare conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal momento in cui l'assegnatario è tenuto al versamento, mentre, per il periodo precedente, tutti i condividenti hanno diritto pro quota alle rendite del bene, così come sono gravati dei relativi oneri.

Normativa correlata