14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5606 del 17 aprile 2001
Posted at 16:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
In caso di divisione giudiziale di un bene indivisibile o non comodamente divisibile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto ad operare conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal momento in cui l’assegnatario è tenuto al versamento, mentre, per il periodo precedente, tutti i condividenti hanno diritto pro quota alle rendite del bene, così come sono gravati dei relativi oneri.
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