Cass. civ. n. 2267 del 29 marzo 1983

Testo massima n. 1


La definizione della controversia raggiunta, in pendenza del giudizio di legittimità, avanti alle commissioni provinciali di conciliazione di cui all'art. 410 (nuovo testo) c.p.c. comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una decisione nel merito e, conseguentemente, la dichiarazione, da parte della Suprema Corte, della cessazione della materia del contendere.