Cass. civ. n. 848 del 12 febbraio 1982

Testo massima n. 1


Poiché nella domanda di convalida di sfratto per morosità — ed in quella conseguente di risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore — deve ritenersi implicita l'istanza di rilascio dell'immobile oggetto del contratto, non sussiste vizio di extrapetizione qualora il giudice dell'appello abbia disposto il rilascio stesso a seguito del rigetto del gravame avverso la sentenza che aveva pronunciato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, rimanendo detta statuizione nell'ambito della res in iudicium deducta.