Cass. civ. n. 235 del 14 gennaio 1982
Testo massima n. 1
L'ufficiale giudiziario è competente a notificare atti del suo ministero anche a persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione territoriale, purché l'atto da notificare si riferisca ad un procedimento di competenza del giudice cui l'ufficiale notificante è addetto, e, pertanto, la notificazione dell'atto contenente controricorso per cassazione e ricorso incidentale, eseguita da un ufficiale giudiziario di una circoscrizione territoriale diversa da quella di Roma, è nulla. Tale nullità, in quanto suscettibile di sanatoria solo con salvezza dei diritti quesiti, non è sanata per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata, nell'ipotesi di notificazione effettuata oltre il termine fissato dall'art. 371 c.p.c.